Il Codice civile stabilisce innanzitutto che il Controllo e Ispezione deflusso delle acque il principio di base secondo il quale il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Le acque, quindi, devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta; sta al proprietario costruire gronde o canali idonei alla raccolta e alla immissione nei pubblici colatoi Non bisogna confondere lo stillicidio delle acque dal tetto con lo scolo delle acque naturali disciplinato dall’art. 913 del Codice, il quale prevede che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Quindi, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso La legge, in sostanza, impone al proprietario del fondo superiore il divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e legittima, quindi, il proprietario del fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. Il Codice, però, non vieta al proprietario di eseguire qualsiasi costruzione in grado di modificare il deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.
Controllo e ispezione del deflusso delle acque
Al proprietario del fondo inferiore, invece, è consentito il Controllo e Ispezione del deflusso delle acque e l’esecuzione di opere idonee a rendere meno gravosi gli scoli di acqua che il suo fondo è soggetto a ricevere da quelli più elevati, purché dette opere non ostacolino e non alterino il normale deflusso delle acque, né determinino la deviazione di queste verso altri fondi Bisogna innanzitutto distinguere le acque esistenti sul fondo da quelle sotterranee. Nel primo caso il Codice civile stabilisce che il proprietario ha il diritto di usare le acque esistenti sul suo fondo; sono escluse non solo le acque sotterranee ma anche le acque pubbliche per le quali valgono altre disposizioni di legge Nel secondo caso, il Codice stabilisce che chi vuole aprire sorgenti e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve rispettare la distanza generale prevista per la realizzazione di un fosso o di un canale in prossimità del confine, pari almeno alla profondità del fosso o del canale, sempreché regolamenti comunali non dispongano diversamente una maggiore distanza da verificare in concreto caso per caso, che consenta di non recare pregiudizio ai fondi altrui.
Controllo e ispezione del deflusso delle acque Il Codice civile prevede anche che se sorge una controversia a causa del mancato Controllo e Ispezione del deflusso delle acque tra i proprietari in materia di utilizzazione di acqua (purché non si tratti di acqua pubblica), il giudice deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso dell’acqua. Il giudice, quindi, deve valutare gli interessi in conflitto dei singoli proprietari e cercare di contemperarli con i reciproci vantaggi che l’uso dell’acqua può offrire; questi può anche imporre modalità particolari o limitazioni nell’uso delle acque e può anche sacrificare determinati diritti a vantaggio di un interesse superiore, ad esempio quello dell’agricoltura e dell’industria.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Idraulico data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)